Accordo

Art. 4

In vigore dal 8 lug 2003
1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali applicabili in quella Parte Contraente alle indagini relative ad un'infrazione doganale. 2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica su richiesta o di propria iniziativa tutte le informazioni di cui dispone in relazione a: a) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia; b) nuove tendenze in materia di infrazioni doganali, e strumenti o metodi impiegati per commetterle.
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urn:nir:stato:legge:2003-06-18;160#art-a-4

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 12 marzo 1998. — Testo vigente | Portale Normativo