Accordo

Art. 19

In vigore dal 11 feb 2003
1. I trasportatori delle due Parti Contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valutarie e fiscali in vigore nel territorio della Parte Contraente ove si effettua il trasporto. 2. La Commissione Mista potrà proporre facilitazioni di carattere fiscale, che siano consentite dalla legislazione dei due Stati.
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Art. 19 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Erevan il 7 agosto 1999. — Testo vigente | Portale Normativo