Accordo

Art. 21

In vigore dal 11 feb 2003
1. Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare temporaneamente in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, una quantità ragionevole di oggetti necessari alloro bisogni personali, per le normali esigenze di viaggio, in misura proporzionale alla durata del loro soggiorno sul territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che non siano ceduti. 2. Sono ugualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di entrata le provviste alimentari di viaggio e una piccola quantità di tabacco, di sigari e di sigarette destinati all'uso personale, nel rispetto delle disposizioni doganali in vigore sul territorio dell'altra Parte Contraente. 3. Questi benefici sono accordati alle condizioni fissate dalle Autorità doganali e che concernono l'importazione in esenzione temporanea degli oggetti destinati all'uso personale dei viaggiatori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-01-15;16#art-a-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 21 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Erevan il 7 agosto 1999. — Testo vigente | Portale Normativo