Accordo
Art. 22
In vigore dal 11 feb 2003
Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni nè restrizioni, i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente importati, restando inteso che il serbatoio normale è quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi nonché una minima quantità di lubrificante necessaria per l'ordinaria manutenzione del veicolo durante il viaggio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-01-15;16#art-a-22