Accordo
Art. 27
In vigore dal 11 feb 2003
La legislazione interna di ciascuna Parte Contraente si applica a tutte le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo o dalle Convenzioni internazionale alle quali aderiscono entrambe le Parti Contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-01-15;16#art-a-27