Accordo

Art. 27

In vigore dal 11 feb 2003
La legislazione interna di ciascuna Parte Contraente si applica a tutte le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo o dalle Convenzioni internazionale alle quali aderiscono entrambe le Parti Contraenti.
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urn:nir:stato:legge:2003-01-15;16#art-a-27

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