Accordo
Art. 29
In vigore dal 11 feb 2003
1. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno che segue la data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.
2. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di un anno e resterà valido per successivi periodi di un anno se nessuna delle Parti notificherà per i canali diplomatici all'altra Parte, almeno tre mesi prima della scadenza del termine corrente di
validità la sua intenzione di denunciarlo.
In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente
Accordo.
FATTO a Erevan il 7 agosto 1999 in due originali in lingue italiana, armena ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.
In caso di divergenza nella interpretazione, il testo inglese farà fede.
Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica Italiana Repubblica di Armenia
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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