Art. 27
Accordo

Art. 27

27 / 29
In vigore dal 11 feb 2003
La legislazione interna di ciascuna Parte Contraente si applica a tutte le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo o dalle Convenzioni internazionale alle quali aderiscono entrambe le Parti Contraenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-01-15;16#art-a-27