Accordo

Art. 23

In vigore dal 11 feb 2003
1. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, già importato temporaneamente, che effettua una dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono ammessi in esenzione temporanea dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni e proibizioni, con l'osservanza delle formalità doganali previste dalla legislazione delle Parti Contraenti. 2. Per le parti sostituite e non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese d'importazione, dette parti siano state cedute gratuitamente a tale Paese oppure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza doganale.
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urn:nir:stato:legge:2003-01-15;16#art-a-23

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