Accordo

Art. 20

In vigore dal 11 feb 2003
1. Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea dai diritti doganali senza proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano reisportati. 2. Le Parti Contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalità doganali richieste per la temporanea importazione nei rispettivi territori nazionali.
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Art. 20 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Erevan il 7 agosto 1999. — Testo vigente | Portale Normativo