Accordo
Art. 15
In vigore dal 11 feb 2003
I requisiti di capacità tecnica e professionale delle imprese, l'idoneità dei veicoli il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneità alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e verso i viaggiatori trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore, dagli organi competenti dei due Paesi.
2. Le condizioni di polizza debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-01-15;16#art-a-15