Accordo

Art. 13

In vigore dal 11 feb 2003
1. L'autorizzazione non è cedibile e dà diritto all'impresa ad effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchio, autotreno autoarticolato), entro il periodo di validità indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno. 2. I trasporti in transito nel territorio delle Parti Contraenti, salvo diversa intesa delle Parti stesse non sono soggetti ad autorizzazione. 3. Ai fini del presente Accordo sono da considerarsi in transito i trasporti attraverso il territorio di uno dei due Stati Contraenti con destinazione verso uno Stato terzo senza che vi sia carico o scarico di merci nel territorio dello Stato contraente attraverso il quale il transito ha luogo.
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urn:nir:stato:legge:2003-01-15;16#art-a-13

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Art. 13 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Erevan il 7 agosto 1999. — Testo vigente | Portale Normativo