Accordo

Art. 8

In vigore dal 11 feb 2003
Agli effetti del presente Accordo, è considerato Servizio occasionale: 1) trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi a porte chiuse); 2) viaggi di ingresso a carico nel territorio dell'altra Parte Contraente e ritorno a vuoto nel Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi di ritorno a vuoto); 3) il servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte Contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il vettore e un committente (viaggi di ingresso a vuoto).
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urn:nir:stato:legge:2003-01-15;16#art-a-8

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Art. 8 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Erevan il 7 agosto 1999. — Testo vigente | Portale Normativo