Accordo

Art. 4

In vigore dal 11 feb 2003
I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti indicate nell' del presente Accordo e sulla base delle determinazioni della Commissione Mista prevista dall'.
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urn:nir:stato:legge:2003-01-15;16#art-a-4

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