Accordo

Art. 2

In vigore dal 11 feb 2003
In accordo con quanto disposto dalla legislazione in vigore per l'ingresso e il soggiorno delle persone nei territori delle due Parti Contraenti, il presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati tra i territori dei due Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti, compreso quello del conducente (autobus).
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urn:nir:stato:legge:2003-01-15;16#art-a-2

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