Accordo

Art. 1

In vigore dal 11 feb 2003
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ARMENIA SULL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia successivamente denominati le "Parti Contraenti", al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Stati, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori, hanno concordato quanto segue: I vettori di ciascuna Parte Contraente hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio dell'altra Parte Contraente con autoveicoli immatricolati nello Stato Contraente in cui il vettore ha sede, secondo le modalità stabilite nel presente Accordo
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urn:nir:stato:legge:2003-01-15;16#art-a-1

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Art. 1 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Erevan il 7 agosto 1999. — Testo vigente | Portale Normativo