Accordo

Art. 6

In vigore dal 11 feb 2003
I vettori non possono effettuare servizio interno di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte Contraente.
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urn:nir:stato:legge:2003-01-15;16#art-a-6

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Art. 6 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Erevan il 7 agosto 1999. — Testo vigente | Portale Normativo