Accordo
Art. 14
In vigore dal 11 feb 2003
1. Non è permesso assumere sul territorio dell'altra Parte Contraente carichi di merce da scaricare sul territorio della stessa Parte.
2. È altresì vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese Contraente ed un Paese terzo e viceversa, salvo diversa decisione della Commissione Mista che stabilisce apposito contingente di autorizzazioni e salvo apposita autorizzazione del Paese terzo, se necessaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-01-15;16#art-a-14