Convenzione

Art. 24

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

In vigore dal 8 ago 2002
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Per quanto concerne l'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Danimarca, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificare nell' della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Danimarca, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiano del reddito in base alla legislazione italiana. 3. Per quanto concerne la Danimarca. (a) Fatte salve le disposizioni del sottoparagrafo (c), se un residenze della Danimarca ritrae redditi o possiede patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Danimarca ammetterà in detrazione dall'imposta sul reddito di tale residente, un ammontare pari alla relativa imposta sul reddito pagata in Itala; (b) Tuttavia, tale detrazione non potrà eccedere la quota dell'imposta sul reddito, calcolata prima che venga concessa detrazione, che è attribuibile al reddito imponibile in Italia. (c) Se un residente della Danimarca ritrae redditi che, in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in Italia, la Danimarca può includere nella base imponibile detti redditi, ma deve ammettere in detrazione dall'imposta sul reddito la quota di detta imposta attribuibile ai redditi provenienti dall'Italia.
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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;170#art-c-24

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