Convenzione

Art. 19

FUNZIONI PUBBLICHE

In vigore dal 8 ago 2002
FUNZIONI PUBBLICHE 1. (a) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato; (b) Tuttavia, tali stipendi, salari e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che: (i) ha la nazionalità di detto Stato senza avere la nazionalità del primo; o (ii) non è divenuto residente di detto State al solo scopo di rendervi i servizi. 2. (a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. (b) Tuttavia, tali pensioni sano imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità, senza avere la nazionalità del primo Stato. 3. Le disposizioni degli si applicano a stipendi, salari e altre remunerazioni analoghe, ed alle pensioni, in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2002-07-11;170#art-c-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo