Convenzione

Art. 23

ALTRI REDDITI

In vigore dal 8 ago 2002
ALTRI REDDITI 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell', nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ovvero una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra la persona di cui al paragrafo 1 e un'altra persona, o tra ciascuna di esse e terze persone, l'ammontare del reddito di cui al paragrafo 1 eccede l'eventuale ammontare che sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente del reddito è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni rilevanti della presente Convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2002-07-11;170#art-c-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo