Convenzione
Art. 28
MEMBRI DI MISSIONI DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI
In vigore dal 8 ago 2002
MEMBRI DI MISSIONI DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche o di uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2002-07-11;170#art-c-28