Convenzione

Art. 31

ENTRATA IN VIGORE

In vigore dal 8 ago 2002
ENTRATA IN VIGORE 1. La presente Convenzione sarà soggetta a ratifica od approvazione in conformità alle procedure costituzionali di ciascuno Stato contraente. Gli Stati contraenti si scambieranno gli strumenti di ratifica o di approvazione a Copenaghen non appena possibile. 2. La Convenzione entrerà in vigore allo scambio degli strumenti di ratifica o all'approvazione e le sue disposizioni si applicheranno: (a) con riferimento alle remunerazioni di cui al sottoparagrafo (b) del paragrafo 1 dell' della presente Convenzione, a partire dal 1 gennaio 1993; e (b) in tutti gli altri casi, ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio successivo all'anno in cui la Convenzione entrerà in vigore. 3. La Convenzione attualmente in vigore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio firmata a Copenhagen il 26 febbraio 1980, come emendata, sarà denunciata e cesserà di esplicare, i suoi effetti a decorrere dalla data in cui avrà effetto la presente Convenzione in conformità alle disposizioni del paragrafo 2.
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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;170#art-c-31

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ENTRATA IN VIGORE (Art. 31 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Copenaghen il 5 maggio 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo