Art. 28 · MEMBRI DI MISSIONI DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI
Convenzione

Art. 28

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MEMBRI DI MISSIONI DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI

In vigore dal 8 ago 2002
MEMBRI DI MISSIONI DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche o di uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;170#art-c-28