Convenzione
Art. 20
PROFESSORI E INSEGNANTI
In vigore dal 8 ago 2002
PROFESSORI E INSEGNANTI
Le remunerazioni che un professore o un insegnante, il quale soggiorni in uno Stato contraente per un periodo inferiore ad un anno allo scopo di insegnare a di effettuare ricerche presso una università od altro analogo istituto e che è o ora immediatamente prima di tale soggiorno residente dell'altro Stato contraente, riceve per tale insegnamento o ricerca, sono imponibili soltanto in detto altro Stato contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2002-07-11;170#art-c-20