Convenzione

Art. 20

PROFESSORI E INSEGNANTI

In vigore dal 8 ago 2002
PROFESSORI E INSEGNANTI Le remunerazioni che un professore o un insegnante, il quale soggiorni in uno Stato contraente per un periodo inferiore ad un anno allo scopo di insegnare a di effettuare ricerche presso una università od altro analogo istituto e che è o ora immediatamente prima di tale soggiorno residente dell'altro Stato contraente, riceve per tale insegnamento o ricerca, sono imponibili soltanto in detto altro Stato contraente.
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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;170#art-c-20

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PROFESSORI E INSEGNANTI (Art. 20 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Copenaghen il 5 maggio 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo