Convenzione

Art. 17

ARTISTI E SPORTIVI

In vigore dal 8 ago 2002
ARTISTI E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista della spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Qualora il reddito derivarne da prestazioni personali esercitate da tre artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante e disposizioni degli . 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi derivanti da attività esercitate in uno Stato contraente da un artista di spettacolo o da uno sportivo se il soggiorno in detto Stato è in larga misura finanziato per mezzo di fondi pubblici dell'altro Stato contraente, o di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un sua ente locale.
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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;170#art-c-17

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