Convenzione
Art. 2
IMPOSTE CONSIDERATE
In vigore dal 8 ago 2002
IMPOSTE CONSIDERATE
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
(a) per quanto concerne la Danimarca:
(i) - l'imposta erariale sul reddito (indkomstskatterne til
staten);
(ii) - l'imposta comunale sul reddito (den kommunale
indkomstskat);
(iii) - l'imposta sul reddito a favore dei distretti di contea
(den amtskommunale indkomstskat);
(iv) - l'imposta applicata ai sensi della Legge per l'imposizione degli Idrocarburi (skatter i benhold til
kulbrinteskatteloven);
(qui di seguito indicate quali "imposta danese")
(b) per quanto concerne l'Italia:
1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3 - l'imposta locale sui redditi;
ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2002-07-11;170#art-c-2