Convenzione
Art. 3
DEFINIZIONI GENERALI
In vigore dal 8 ago 2002
DEFINIZIONI GENERALI
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
(a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Danimarca o l'Italia;
(b) "Il termine Danimarca" designa il Regno di Danimarca, ivi comprese le zone adiacenti al mare territoriale della Danimarca le quali, in conformità del diritto internazionale sono state, o possono in futuro essere considerate, ai sensi della Legislazione danese, come zone sulle quali la Danimarca può esercitare diritti sovrani di esplorazione e di sfruttamento delle risorse naturali del fondo o del sottosuolo marino e delle acque sovrastanti, e altre attività di ricerca e sfruttamento economico dell'area; il termine non comprende le isole Faroe e la Groenlandia;
(c) il termine "Italia" designa il territorio della Repubblica italiana e, quando è usato in senso geografico, designa il suo territorio, comprese le acque interne, i! mare territoriale e lo spazio aereo, e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali, conformemente al diritto internazionale e alla legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone sulle quali l'Italia può esercitare i suoi diritti per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini nonché le loro risorse naturali;
(d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;
(e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
(f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di una Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
(g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una.nave o aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato Contraente.
(h) l'espressione "autorità competente" designa:
(i) in Danimarca, il Ministro delle Finanze od il suo rappresentante autorizzato;
(ii) in Italia, il Ministero delle Finanze.
(segue )
(i) il termine "nazionali" designa:
(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
(ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
2. Per l'applicazione dalla presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione; il significato che ad esse è attribuito dalle leggi di detto Stato applicabili in materia fiscale e prevalente rispetto al significato dell'espressione ai sensi delle altre leggi di tale Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2002-07-11;170#art-c-3