Definizione data dalla norma indicata.
l'applicazione da parte dell'Italia e di uno o più Stati membri delle imposte contemplate da un accordo o convenzione di cui all'articolo 1 sullo stesso reddito o patrimonio imponibile, qualora comporti: 1) un'imposizione aggiuntiva
Fonte: dlgs-2020-06-10-49 — art. 2 →