Art. 2

Definizioni

In vigore dal 25 giu 2020
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Autorità competente»: l'autorità competente dello Stato membro interessato; b) «tribunale competente»: l'organo giurisdizionale o altro organo competente dello Stato membro interessato; c) «doppia imposizione»: l'applicazione da parte dell'Italia e di uno o più Stati membri delle imposte contemplate da un accordo o convenzione di cui all' sullo stesso reddito o patrimonio imponibile, qualora comporti: 1) un'imposizione aggiuntiva; 2) un aumento delle imposte dovute; 3) l'annullamento o la riduzione delle perdite che potrebbero essere utilizzate per compensare gli utili imponibili; d) «soggetto interessato»: qualsiasi soggetto residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato o in un altro Stato membro e la cui imposizione è direttamente interessata in una questione controversa; e) «procedura di risoluzione delle controversie con parere indipendente»: procedura che si conclude con un parere adottato dalla Commissione consultiva o dalla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie basato su un'analisi dei fatti e delle fonti giuridiche applicabili alla controversia; f) «procedura di risoluzione delle controversie con offerta finale»: procedura che si conclude con un parere adottato dalla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie basato su una tra le proposte formulate da ciascuna Autorità competente coinvolta nella controversia. 2. L'Autorità competente per lo Stato italiano è l'Agenzia delle entrate. 3. Il tribunale competente per lo Stato italiano è la commissione tributaria territorialmente competente, come individuata dall' del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546. 4. I termini non definiti nel presente decreto, a meno che il contesto non richieda un'altra interpretazione, hanno il significato loro attribuito dal relativo Accordo o dalla relativa Convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio di cui l'Italia è parte che si applica alla data del perfezionamento della prima notifica dell'atto che ha originato o potrebbe originare una questione controversa. In assenza di una definizione ai sensi di tale accordo o convenzione, un termine indefinito ha il significato attribuitogli in quel momento dall'ordinamento interno dello Stato membro interessato ai fini delle imposte cui si applica detto accordo o convenzione. Qualsiasi significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di tale Stato membro prevale sul significato attribuito al termine da altre leggi dello stesso Stato membro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49#art-2

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