Convenzione
Art. 20
PROFESSORI INSEGNANTI
In vigore dal 8 ago 2002
PROFESSORI INSEGNANTI
1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato contraente per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro analogo istituto il quale è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente, è esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.
2. Il presente articolo non si applica ai redditi di ricerca se questa non è effettuata nell'interesse pubblico ma principalmente in quello privato di una o di più persone.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2002-07-11;169#art-c-20