Convenzione
Art. 17
ARTISTI E SPORTIVI
In vigore dal 8 ago 2002
ARTISTI E SPORTIVI
1. Nonostante le disposizioni degli della presente Convenzione, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Qualora il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli della presente Convenzione.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi di cui al presente articolo sono esenti da tassazione nello Stato contraente in cui le attività dell'artista di spettacolo o dello sportivo vengono esercitate, qualora tali attività siano interamente finanziate per mezzo di fondi pubblici di entrambi gli Stati, o vengano svolte nell'ambito di accordi di cooperazione culturale tra gli Stati contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2002-07-11;169#art-c-17