Convenzione

Art. 7

UTILI DELLE IMPRESE

In vigore dal 8 ago 2002
UTILI DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove. Tuttavia, tale deduzione non verrà ammessa con riferimento ad eventuali somme pagate (diverse da quelle relative al rimborso delle spese effettive) dalla stabile organizzazione all'impresa o a uno dei suoi uffici, a titolo di canoni, compensi o altri pagamenti analoghi in corrispettivo per l'utilizzo di brevetti o altri diritti, o a titolo di commissione, per servizi specifici eseguiti o per l'amministrazione, o a titolo di interessi derivanti da prestiti concessi alla stabile organizzazione dall'impresa, eccetto nel caso di istituti bancari. 4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili, in conformità alla propria legislazione, da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa tra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presenze articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto da parte di detta stabile organizzazione di beni o merci per l'impresa. 6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;169#art-c-7

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