Convenzione
Art. 2
IMPOSTE CONSIDERATE
In vigore dal 8 ago 2002
IMPOSTE CONSIDERATE
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo o sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
(a) per quanto concerne l'Italia:
(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
(ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
(iii) l'imposta locale sul reddito;
(iv) l'imposta sul patrimonio netto delle imprese;
ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
(b) per quanto concerne l'Ucraina:
(i) l'imposta sugli utili delle imprese;
(ii) l'imposta sul reddito dei cittadina;
(iii) l'imposta sui beni delle imprese;
(iv) l'imposta sui beni immobili dei cittadini;
(v) l'imposta locale sul reddito;
ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta ucraina")
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dagli Stati contraenti dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2002-07-11;169#art-c-2