Convenzione

Art. 3

DEFINIZIONI GENERALI

In vigore dal 8 ago 2002
DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini della presente COnvenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: (a) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali, ai sensi della legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone sulle quali l'Italia può esercitare i suoi diritti per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonché le loro risorse naturali; (b) il termine "Ucraina" designa il territorio dell'Ucraina, la relativa Piattaforma Continentale e la relativa zona economica esclusiva (marittima), ivi comprese le zone esterne al mare territoriale dell'Ucraina, che, conformemente al diritto internazionale sono state o possono in futuro essere considerate, ai sensi della legislazione ucraina, come zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti dell'Ucraina per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le loro risorse naturali; (c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o l'Ucraina; (d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone; (e) Il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; (f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; (g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o aeromobile da parte di un'impresa di uno degli Stati contraenti, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente. (h) il termine "cittadino" designa: (i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente; (ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; (i) l'espressione "autorità competente" designa: (i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze, e, (ii) per quanto concerne l'Ucraina, il Ministero delle Finanze dell'Ucraina od il suo rappresentante autorizzato. 2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;169#art-c-3

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DEFINIZIONI GENERALI (Art. 3 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kiev il 26 febbraio 1997.) — Testo vigente | Portale Normativo