Convenzione

Art. 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

In vigore dal 8 ago 2002
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA 1. Gli utili derivanti da11'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili da parte di un'impresa di uno Stato contraente, sono imponibili solamente in detto Stato contraente. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;169#art-c-8

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