Convenzione
Art. 9
IMPRESE ASSOCIATE
In vigore dal 8 ago 2002
IMPRESE ASSOCIATE
Allorchè
(a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente;
o
(b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,
e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi da parte di uno Stato contraente negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2002-07-11;169#art-c-9