Convenzione
Art. 21
STUDENTI
In vigore dal 8 ago 2002
STUDENTI
1. Le somme che uno studente o apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
2. I redditi di cui al paragrafo 1 che uno studente o apprendista riceve in corrispettivo delle sue prestazioni personali sono esenti da imposta nello Stato contraente in cui egli soggiorna, purchè tale attività faccia parte della sua istruzione o formazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2002-07-11;169#art-c-21