Convenzione

Art. 23

PATRIMONIO

In vigore dal 8 ago 2002
PATRIMONIO 1. Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all', posseduti da un residente di uno Stato contraente e situati nell'altro Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato. 2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente sono imponibili in detto altro Stato. 3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili utilizzai nel traffico internazionale, nonché dai beni mobili relativi al loro esercizio è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede di direzione effettiva dell'impresa. 4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2002-07-11;169#art-c-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
PATRIMONIO (Art. 23 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kiev il 26 febbraio 1997.) — Testo vigente | Portale Normativo