Convenzione

Art. 19

FUNZIONI PUBBLICHE

In vigore dal 8 ago 2002
FUNZIONI PUBBLICHE 1. (a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato; (b) Nonostante le disposizioni del sottoparagrafo (a) del presente paragrafo, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che: (i) ha la cittadinanza di detto Stato; o (ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. (a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. (b) Nonostante le disposizioni del sottoparagrafo (a) del presente paragrafo, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la cittadinanza. 3. Le disposizioni degli si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;169#art-c-19

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