Convenzione
Art. 18
PENSIONI
In vigore dal 8 ago 2002
PENSIONI
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell' della presente Convenzione, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego e le annualità pagate a detto residente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Il termine "annualità" designa le somme fisse pagabili periodicamente a date prestabilite vita natural durante, oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile, in dipendenza dell'assunzione di un obbligo di effettuare tali pagamenti contro un adeguato a intero corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, e le annualità pagate nell'ambito di un Fondo Pensionistico Statale facente parte del sistema di previdenza sociale di uno Stato contraente, di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2002-07-11;169#art-c-18