Convenzione

Art. 15

LAVORO SUBORDINATO

In vigore dal 8 ago 2002
LAVORO SUBORDINATO 1. Salve le disposizioni degli della presente Convenzione, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: (a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e (b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e (c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. 3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati da un'impresa di uno Stato contraente in traffico internazionale, sono imponibili nello Stato contraente di cui è residente l'impresa esercente dette navi o aeromobili.
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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;169#art-c-15

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