Accordo quadro
Art. 15
Cooperazione nel settore ambientale
In vigore dal 9 nov 2000
Cooperazione nel settore ambientale
Le Parti avvieranno una cooperazione volta a tutelare e a preservare l'ambiente mediante:
- scambi di informazioni sulle politiche ambientali e sulla loro attuazione tra i competenti funzionari della Commissione delle Comunità europee e le competenti autorità della Repubblica di Corea;
scambi di informazioni sulle tecnologie più valide dal punto di vista ambientale;
- scambi di personale;
- la promozione della cooperazione sulle questioni ambientali nei consessi internazionali a cui partecipano la Comunità europea e la Repubblica di Corea, in particolare la commissione dell'ONU per lo sviluppo sostenibile e altri organismi in cui si discute delle convenzioni internazionali sull'ambiente;
- il dibattito sul proseguimento delle azioni di sviluppo sostenibile, in particolare le cooperazione per l'attuazione dell'Agenda 21 e altre attività scaturite della conferenza dell'ONU sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED);
- la cooperazione per i progetti ambientali comuni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-10-10;321#art-aq-15