Accordo quadro

Art. 15

Cooperazione nel settore ambientale

In vigore dal 9 nov 2000
Cooperazione nel settore ambientale Le Parti avvieranno una cooperazione volta a tutelare e a preservare l'ambiente mediante: - scambi di informazioni sulle politiche ambientali e sulla loro attuazione tra i competenti funzionari della Commissione delle Comunità europee e le competenti autorità della Repubblica di Corea; scambi di informazioni sulle tecnologie più valide dal punto di vista ambientale; - scambi di personale; - la promozione della cooperazione sulle questioni ambientali nei consessi internazionali a cui partecipano la Comunità europea e la Repubblica di Corea, in particolare la commissione dell'ONU per lo sviluppo sostenibile e altri organismi in cui si discute delle convenzioni internazionali sull'ambiente; - il dibattito sul proseguimento delle azioni di sviluppo sostenibile, in particolare le cooperazione per l'attuazione dell'Agenda 21 e altre attività scaturite della conferenza dell'ONU sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED); - la cooperazione per i progetti ambientali comuni.
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urn:nir:stato:legge:2000-10-10;321#art-aq-15

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