Accordo quadro

Art. 20

Definizione

In vigore dal 9 nov 2000
Definizione Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Comunità europea, i suoi Stati membri o la Comunità europea le i suoi stati membri, secondo le rispettive competenze, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2000-10-10;321#art-aq-20

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo