Accordo quadro

Art. 18

Cooperazione per lo sviluppo dei paesi terzi

In vigore dal 9 nov 2000
Cooperazione per lo sviluppo dei paesi terzi Le Parti decidono di scambiarsi informazioni sulle rispettive politiche di aiuto allo sviluppo onde instaurare un regolare dialogo sogli obiettivi di queste politiche e sui rispettivi programmi di aiuto allo sviluppo nei paesi terzi. Esse valuteranno in che misura sia possibile intensificare la cooperazione, secondo le rispettive legislazioni e le condizioni applicabili all'esecuzione di detti programmi.
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urn:nir:stato:legge:2000-10-10;321#art-aq-18

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