Accordo quadro

Art. 19

Commissione mista

In vigore dal 9 nov 2000
Commissione mista 1. A norma del presente accordo, le Parti istituiscono una commissione mista composta da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea, della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e della Repubblica di Corea, dall'altra. La commissione si consulta onde agevolare l'attuazione del presente accordo e il conseguimento dei suoi obiettivi generali. 2. La commissione mista ha il compito di: - garantire il corretto funzionamento dell'accordo; - studiare lo sviluppo del commercio e della cooperazione tra le Parti; - cercare metodi adatti per prevenire eventuali problemi nei settori contemplati dall'accordo; - cercare il modo di sviluppare e diversificare il commercio; - scambiare opinioni e formulare suggerimenti sulle questioni di reciproco interesse inerenti agli scambi e sulla cooperazione, comprese le azioni future e le risorse disponibili per realizzarle; - formulare adeguate raccomandazioni per promuovere l'espansione del commercio e la cooperazione, tenendo conto della necessità di coordinare le misure proposte. 3. La commissione mista si riunirà di norma una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e a Seoul. Su richiesta di una delle Parti, vengono indette riunioni straordinarie. La commissione mista è presieduta, a turno, da ciascuna delle Parti. 4. La commissione mista può creare sottocomitati specializzati incaricati di assisterla nello svolgimento dei suoi compiti. I sottocomitati presentano relazioni dettagliate sulle loro attività in ciascuna delle riunioni della commissione mista.
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