Accordo quadro
Art. 23
Mancata esecuzione dell'accordo
In vigore dal 9 nov 2000
Mancata esecuzione dell'accordo
Se una Parte ritiene che l'altra sia venuta meno ai suoi obblighi nel quadro del presente accordo può prendere le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti. Nella scelta delle misure si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente accordo. Le misure decise vengono comunicate senza indugio all'altra Parte e, se l'altra Parte lo richiede, si tengono consultazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-10-10;321#art-aq-23