Accordo quadro
Art. 12
Cooperazione economica e industriale
In vigore dal 9 nov 2000
Cooperazione economica e industriale
1. Tenendo conto del reciproco interesse e delle rispettive politiche e finalità economiche, le Parti promuovono la cooperazione economica e industriale in tutti i settori ritenuti adatti.
2. La cooperazione mira in particolare a:
- promuovere gli scambi di informazioni tra operatori economici nonché sviluppare e migliorare le reti esistenti, garantendo nel contempo un adeguata tutela dei dati personali;
- avviare scambi di informazioni sulle modalità e condizioni della cooperazione per tutti i servizi e per le infrastrutture di informazione;
- favorire gli investimenti reciprocamente vantaggiosi e creare un clima favorevole agli stessi;
- migliorare il contesto economico e commerciale.
3. Per conseguire tali obiettivi le Parti si sforzano, tra l'altro, di:
a) diversificare e rafforzare i loro vincoli economici,
b) predisporre canali di cooperazione specifici per l'industria;
c) promuovere la cooperazione industriale, in particolare tra le piccole e medie imprese;
d) favorire lo sviluppo sostenibile delle loro economie;
e) diffondere le tecniche di produzione non nocive per l'ambiente;
f) favorire i flussi di investimenti e di tecnologia;
g) migliorare la comprensione e la conoscenza reciproche dei rispettivi contesti commerciali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2000-10-10;321#art-aq-12