Accordo quadro

Art. 12

Cooperazione economica e industriale

In vigore dal 9 nov 2000
Cooperazione economica e industriale 1. Tenendo conto del reciproco interesse e delle rispettive politiche e finalità economiche, le Parti promuovono la cooperazione economica e industriale in tutti i settori ritenuti adatti. 2. La cooperazione mira in particolare a: - promuovere gli scambi di informazioni tra operatori economici nonché sviluppare e migliorare le reti esistenti, garantendo nel contempo un adeguata tutela dei dati personali; - avviare scambi di informazioni sulle modalità e condizioni della cooperazione per tutti i servizi e per le infrastrutture di informazione; - favorire gli investimenti reciprocamente vantaggiosi e creare un clima favorevole agli stessi; - migliorare il contesto economico e commerciale. 3. Per conseguire tali obiettivi le Parti si sforzano, tra l'altro, di: a) diversificare e rafforzare i loro vincoli economici, b) predisporre canali di cooperazione specifici per l'industria; c) promuovere la cooperazione industriale, in particolare tra le piccole e medie imprese; d) favorire lo sviluppo sostenibile delle loro economie; e) diffondere le tecniche di produzione non nocive per l'ambiente; f) favorire i flussi di investimenti e di tecnologia; g) migliorare la comprensione e la conoscenza reciproche dei rispettivi contesti commerciali.
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