Accordo quadro

Art. 11

Consultazioni

In vigore dal 9 nov 2000
Consultazioni 1. Le Parti decidono di incentivare gli scambi di informazioni sulle misure commerciali. Ciascuna Parte si impegna a informare tempestivamente l'altra dell'applicazione di misure che modifichino i dazi all'importazione per la nazione più favorita, incidendo quindi sulle esportazioni dell'altra Parte. Ciascuna Parte può chiedere consultazioni sulle misure commerciali. In tal caso, le consultazioni si svolgono appena possibile onde trovare quanto prima una soluzione costruttiva e accettabile per entrambe le Parti. 2. Ciascuna Parte accetta di informare l'altra dell'apertura di procedimenti antidumping nei confronti dei suoi prodotti. Nel pieno rispetto degli accordi OMC sulle misure antidumping e antisovvenzioni, ciascuna Parte esamina attentamente, prevedendo adeguate possibilità di consultazione, le osservazioni dell'altra Parte riguardo ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni. 3. Le Parti decidono di consultarsi su tutte le eventuali controversie risultanti dall'applicazione del presente accordo. Se una delle Parti chiede le consultazioni, queste hanno luogo al più presto. Le Parte che le ha richieste fornisce all'altra tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione. Attraverso le consultazioni, si cerca di risolvere prima possibile le controversie commerciali. 4. Le disposizioni del presente articolo lasciano del tutto impregiudicate le procedure interne di ciascuna Parte per l'adozione e le modifica delle misure commerciali nonché i meccanismi di notifica, consultazione e composizione delle controversie previsti dagli accordi OMC.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2000-10-10;321#art-aq-11

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