Accordo quadro
Art. 9
Tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale
In vigore dal 9 nov 2000
Tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale
1. Le Parti si impegnano a garantire una tutela adeguata ed effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale; prevedendo mezzi adeguati. 2. Le Parti convengono di applicare l'accordo OMC sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale non oltre il 1º luglio 1996.
3. Le Parti confermano l'importanza che attribuiscono agli obblighi previsti dalle convenzioni multilaterali per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Esse cercheranno di aderire quanto prima alle convenzioni indicate nell'allegato a cui non hanno ancora aderito.
Fatta eccezione, per la Repubblica di Corea, secondo le sue procedure legislative, per la legge di gestione agrochimica, che entrata in vigore il 1º gennaio 1997, nonché per la legge sull'industria delle piante da seme (e per la legge sulla tutela delle indicazioni geografiche), che entreranno in vigore entro il 1º luglio 1998.)
Storico versioni
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