Accordo quadro

Art. 10

Regolamenti tecnici norme e valutazione della conformità

In vigore dal 9 nov 2000
Regolamenti tecnici norme e valutazione della conformità 1. Fatti salvi i loro obblighi internazionali, le Parti promuovono, nell'ambito delle rispettive responsabilità e secondo le rispettive legislazioni, l'uso delle norme e dei sistemi di valutazione della conformità riconosciuti a livello internazionale. A tal fine, si privilegieranno: a) gli scambi di informazioni e di esperti tecnici in materia di standardizzazione, accreditamento, metrologia e certificazione nonché, se del caso, la ricerca congiunta; b) le promozione dell'interscambio e i contatti tra organismi e istituzioni competenti; c) le consultazioni settoriali; d) la cooperazione per le gestione della qualità; e) il rafforzamento della cooperazione in materia di normative tecniche, in particolare mediante la conclusione di un accordo per il reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità, onde agevolare il commercio ed evitare perturbazioni tali da ostacolarne lo sviluppo; f) la partecipazione e la cooperazione nel quadro degli accordi internazionali pertinenti al fine di promuovere l'adozione di norme standardizzate. 2. Le Parti si accertano che le attività riguardanti le norme e la valutazione delle conformità non costituiscano inutili ostacoli a commercio.
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